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Condizioni di viaggio

 

Regolamento (CE) 1371/2007 Regolamento Europeo in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Introduzione

L’Unione Europea si è adoperata per tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il Regolamento (CE) n.1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (Regolamento) prevede l’introduzione di nuovi diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario in ambito europeo, stabilendo oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici, in particolare in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze.

Le Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di TFT sono indicate nella Carta dei Servizi TFT disponibile sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it e presso i principali punti vendita titoli di viaggio.

 

Principali novità introdotte dal Regolamento

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai viaggi effettuati sui treni regionali. Ciascun biglietto costituisce un singolo e separato contratto di trasporto per la tratta cui si riferisce. Conseguentemente, le tutele garantite dal Regolamento sono riconosciute al viaggiatore con riferimento al singolo contratto utilizzato, senza pertanto essere estese agli altri servizi successivi e/o precedenti acquistati dal passeggero per completare il proprio viaggio, che sono invece oggetto di ulteriori distinti contratti.

 

INFORMAZIONI COMMERCIALI

L’impresa ferroviaria ha l’onere di fornire informazioni al viaggiatore, sia prima del viaggio (ad esempio orari, eventuali modifiche al servizio programmato, eventuali ritardi) che durante il viaggio (ad esempio, prossima fermata, eventuali ritardi). Particolare attenzione viene prestata alle persone con disabilità uditive e/o visive.

 

Biglietti

I passeggeri devono salire a bordo dei treni (o servizi sostitutivi) già muniti di regolare titolo di viaggio.

E’ possibile utilizzare sui treni TFT il titolo di viaggio integrato ” tpl-treno, Pegaso, Pegasino”, lo stesso dovrà essere mostrato al momento del controllo in formato cartaceo.

Il biglietto deve essere opportunamente convalidato prima della partenza del treno per evitare di essere regolarizzati dal personale di bordo, con conseguente addebito di sanzioni pecuniarie.

Il biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di TFT e conservato fino all’uscita dalla stazione.

Il biglietto può essere acquistato:

  • presso la biglietteria aziendale Ticket Point, Via Piero della Francesca, 1 – Arezzo;
  • presso le biglietterie ed i punti vendita indicati su apposita informativa esposta in tutti gli impianti ferroviari  con l’indicazione degli orari ed i giorni di chiusura e a bordo treno;
  • tramite Pay and Go, con carta bancaria contactless presso gli impianti ferroviari di fermata;
  •  tramite le emettitrici self – service ubicate presso gli impianti ferroviari di fermata;
  • on – line (web, smartphone e computer) collegandosi al sito https://www.my.tiemmespa.it/;
  • a bordo treno richiedendolo al Capotreno al momento della salita a bordo e prima di prendere posto a sedere. In questo caso il biglietto è gravato di una maggiorazione di € 2,00. Alle persone con disabilità definita ai sensi del regolamento (UE 2021/782) è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione. L’acquisto del biglietto a bordo è consentito tramite pagamento con moneta contante o con banconote di piccolo taglio (euro 5,00 o euro 10,00); qualora il pagamento avvenga con banconote di taglia superiore a quelle indicate, il Capotreno è autorizzato a rilasciare all’utente, quale resto rispetto alla spesa di acquisto del biglietto, una ricevuta di pari importo. Con quest’ultima l’utente può poi ritirare l’importo del resto effettivo presso la biglietteria Ticket Point di Arezzo, via Piero della Francesca, 1.
  • I viaggiatori sprovvisti di idoneo documento di viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto sono tenuti al pagamento della sanzione ammnistrativa prevista dalla vigente normativa (art. 25 L.R. Toscana 42/98) compresa tra € 60.00 ed € 360.00 oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. Le modalità di pagamento ed altre informazioni in merito sono riportate nel retro della sanzione stessa e nella Carta dei Servizi TFT.

 

Biglietti a tariffa ridotta 

I bambini fino a quattro anni non compiuti viaggiano gratuitamente purchè in compagnia di un adulto e non occupino un posto a sedere; nel caso di viaggiatore che accompagni più di un bambino, uno di questi viaggerà gratuitamente mentre per gli altri vige l’obbligo del pagamento della tariffa ordinaria; fino a 12 anni non compiuti hanno diritto ad uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto intero (tariffa minima corrispondente alla corsa semplice di fascia 1).

 

Concessione  speciale III – Ipovedenti

Dietro esibizione della tessera dell’Unione Italiana Ciechi (mod 28/C) valida 5 anni o di apposite richieste (mod. 28) per i viaggi isolati dell’accompagnatore è prevista: viaggi con accompagnatore: emissione di un biglietto a tariffa regionale valido per due persone.

 

Carta Blu e Disability Card

La Carta Blu è rilasciata da Trenitalia ed è riservata alle persone con disabilità di cui all’art. 1 della legge 18/80 o ai    sordomuti ai sensi della legge n° 381 del 26 maggio 1970.

La Carta Europea della Disabilità (c.d. anche Disability Card) è un documento in formato tessera che attesta la condizione di disabilità dei soggetti e il cui rilascio è demandato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Entrambe consentono al titolare l’acquisto di un unico biglietto al prezzo intero per il biglietto corsa semplice (tariffa corrispondente alla corsa semplice di fascia 1), valido per sé e per il proprio accompagnatore; in caso di salita a bordo senza biglietto, la regolarizzazione avviene senza l’applicazione delle agevolazioni indicate e con il pagamento delle sovrattasse previste.

Nel caso in cui il titolare della CARTA BLU o della Disability Card sia un ragazzo da 0 a 12 anni non compiuti, il biglietto per il treno viene emesso con lo sconto del 50% fermo restando l’applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l’accompagnatore. Il biglietto deve essere esibito assieme alla Carta ed a un documento di identificazione personale.

 

Bagaglio a mano

Non è ammesso il trasporto di oggetti pericolosi e nocivi. Il bagaglio a mano deve essere trasportabile e non deve essere ingombrante.  Ad ogni viaggiatore è consentito di trasportare gratuitamente due bagagli delle dimensioni massime di cm 50x25x30 e dipeso complessivo non superiore a 10 kg. Per i bagagli in aggiunta ai primi due e per bagagli di dimensione superiore il viaggiatore, deve munirsi di un ulteriore biglietto di corsa semplice corrispondente al percorso da effettuare. In ogni caso non è ammesso il trasporto dei colli eccedenti ciascuno il perso di kg. 20,0 eccessivamente voluminosi. Il bagaglio non è assicurato. Le responsabilità per danni, furti, manomissioni, dispersioni o deterioramento degli oggetti trasportati e del loro contenuto sono disciplinate dall’art. 1681 c.c. e dalla normativa collegata. L’azienda non risponde inoltre del bagaglio che venga dimenticato, smarrito o lasciato incustodito dal viaggiatore sul treno o di scambi di bagagli fra passeggeri.

 

Trasporto biciclette e monopattini 

E’ consentito il trasporto di biciclette sui treni che vengono effettuati con materiale che dispone all’interno di appositi alloggiamenti nei limiti di posti disponibili. Il trasporto di biciclette e/o monopattini è assoggettato ad un pagamento di un biglietto a prezzo fisso pari ad alla tariffa del biglietto di corsa semplice valido per la fascia da 10 km, indipendentemente dalla tratta usufruita.

I gruppi di almeno 10 persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione TFT con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza.

 

Trasporto animali

Cani di piccola taglia, gatti ed altri animali domestici da compagnia: trasporto gratuito custoditi in apposito contenitore di dimensioni non superiori a cm. 70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture.

Cane di qualsiasi taglia: pagamento di un biglietto, per il percorso effettuato, con la riduzione del 50% provvisto di museruola e guinzaglio sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza.

Per il trasporto dei cani, (anche se racchiusi nell’apposito contenitore), con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale, nonché al momento dell’acquisto del biglietto ove previsto.

 

Servizio informazioni e oggetti smarriti

I bagagli e gli oggetti rinvenuti a bordo dei treni e delle stazioni del gestore LFI sono custoditi nei depositi di stazione.

I depositi sono attivi nelle seguenti stazioni:

    • Arezzo – Pescaiola

Nel caso si sia smarrito un oggetto a bordo dei treni che effettuano servizio sulle linee gestite da LFI Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga o nelle stazioni, l’utente può rivolgersi ai numeri: 800.100.403 – 199.122.344

O inviare una mail al seguente indirizzo: reclami.arezzo@tiemmespa.it

La richiesta potrà essere avanzata per ricercare l’oggetto di interesse o il bagaglio smarrito all’interno del treno dell’impresa TFT o delle stazioni delle linee LFI.

Nel caso in cui venga data risposta positiva alla ricerca del bagaglio o dell’oggetto indicato come smarrito, dopo aver ottenuto l’approvazione della richiesta di restituzione, telefonicamente o per mail, potrà essere riottenuto recandosi sul posto presso:

    • Stazione di Arezzo – Pescaiola: telefona al numero 800.100.403 – 199.122.344, e ti farai comunicare l’indirizzo e l’orario per il ritiro;

Trascorsi 15 giorni dalla data di ritrovamento gli oggetti e/o i bagagli che non siano stati richiesti da nessuno, vengono consegnati presso l’ufficio competente del Comune ove sia stato effettuato il ritrovamento o presso il Comune di Arezzo (ai sensi dell’art. 927 e ss. c.c.) e non saranno più disponibili presso i depositi.

Il richiedente interessato a recuperare l’oggetto e/o i bagagli dovrà rivolgersi agli appositi Uffici Comunali, nel rispetto dei termini previsti dal Codice Civile.

La custodia degli oggetti durerà il tempo strettamente necessario alla riconsegna.

NOTA:

il servizio viene svolto nel rispetto di quanto sancito dalla normativa civile in materia di custodia, per questo il Gestore LFI o l’Impresa TFT non si ritengono responsabili di quanto dovesse accadere ai bagagli e/o agli oggetti smarriti, una volta trascorsi i termini di custodia sopra indicati.

Le responsabilità per danni, furti, manomissioni, dispersioni o deterioramento degli oggetti trasportati e del loro contenuto sono disciplinate dall’art. 1681 e ss. c.c. e dalla normativa collegata. L’azienda non risponde del bagaglio che venga dimenticato, smarrito o lasciato incustodito dal viaggiatore sul treno o sulle stazioni ove si effettua il servizio e nemmeno di eventuali scambi di bagagli fra passeggeri. TFT non risponde, in ogni caso, degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli, quali, ad esempio, denaro, carte valori, oggetti d’arte e di antichità, oggetti preziosi e simili.

TFT non è responsabile per i danni a persone e bagagli se il danno è imputabile a cause non dipendenti dall’impresa stessa. Come regola generale, la custodia del bagaglio spetta al viaggiatore e, pertanto, la perdita ed i danneggiamenti restano a suo carico, salvo che siano stati causati da incidente ferroviario la cui responsabilità sia imputabile a TFT.

 

Cancellazioni e ritardi dei treni

Rimborsi

Vengono considerati i seguenti casi:
1) corse treno effettuate con un ritardo, registrato al capolinea di arrivo, superiore ai trenta minuti e dovuto a cause imputabili a T.F.T. Spa.
2) corse interrotte prima di arrivare al capolinea per motivi imputabili a T.F.T. Spa.
Sono da ritenersi non imputabili a T.F.T. Spa eventi riconducibili a: scioperi, manifestazioni, sommosse, calamità naturali, eventi bellici, danni o incidenti provocati da terzi ecc. e comunque tutte quelle circostanze in cui non vi sia dolo evidente da parte dell’azienda definibili in generale come cause di forza maggiore.
Nel caso 1) l’utente ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto acquistato incrementato del 20% purchè dimostri la sua presenza a bordo treno per cui deve richiedere al Capotreno in servizio il CEDOLINO DI PRESENZA A BORDO TRENO.
La richiesta da parte del passeggero del cedolino sarà strettamente personale; la distribuzione avverrà brevi manu e avrà validità solamente per il treno oggetto del ritardo.
Il passeggero può richiedere il rimborso entro 2 gg. lavorativi successivi all’evento compilando apposito modulo di richiesta del rimborso ed indicando obbligatoriamente il proprio indirizzo di posta elettronica e farlo pervenire per posta elettronica a reclami.arezzo@tiemmespa.it o direttamente a mano presso il Ticket Point di Via Piero della Francesca, 1 – Arezzo , ed allegarvi:

  • Cedolino di presenza a bordo treno in originale;
  • Biglietto in originale o fotocopia dell’ abbonamento regolarmente obliterato;
  • Tagliando ISEE TPL in caso di tariffa ISEE;
  • Biglietto o abbonamento digitale in  pdf con relativo QR-Code;
  • Biglietto del circuito Pay and Go riportare le ultime 4 cifre della carta di credito utilizzata;

 

Indennizzi

I titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato da differenziarsi rispetto a quello previsto con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del carattere ripetuto del disservizio.
Ai titolari di abbonamento mensile, trimestrale, scolastico 10 mesi set – giu, annuale è riconosciuto un’indennizzo per ciascun mese in cui per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari:
• al 15% dell’abbonamento mensile per i possessori di abbonamento mensile;
• ad 1/3 del 15% di un abbonamento trimestrale per i possessori di abbonamento trimestrale;
• ad 1/10 del 15% di un abbonamento scolastico 10 mesi set – giu per i possessori abbonamento
scolastico 10 mesi set – giu;
• ad 1/12 del 15% di un abbonamento annuale per i possessori di un abbonamento annuale.
Ai fini di cui sopra TFT pubblica mensilmente, entro il 30 del mese successivo, sul proprio sito web i dati relativi ai ritardi ed alle soppressioni delle corse treno in esercizio nel mese di riferimento. TFT al fine di rendere maggiormente inclusiva la misura del ritardo così come sopra indicata, incrementa del 20% l’indici di ritardo mensile calcolato separatamente per le due tratte ferroviarie espletate.
Per richiedere l’indennizzo il viaggiatore deve rivolgere a TFT apposita richiesta attraverso i canali di reclamo messi a disposizione da quest’ultima (sito web, posta elettronica, posta ordinaria) entro 30 gg dalla pubblicazione dei dati di cui sopra allegando alla richiesta l’abbonamento mensile in originale o la copia dell’abbonamento plurimensile con la copia della tessera di riconoscimento ad esso collegata.
Entro 30 gg dalla presentazione della richiesta TFT provvederà a comunicare al Cliente l’esito della richiesta e nel caso di accoglimento allegato alla stessa, verrà inviato un voucher di importo pari all’indennizzo calcolato come sopra indicato. Il voucher potrà essere utilizzato
entro 6 mesi dal ricevimento per l’acquisto dei titoli di viaggio TFT. Il Cliente viene informato del diritto a riceverne, in alternativa, il versamento in denaro; in questo caso il Cliente deve farne esplicita dichiarazione al momento della richiesta dell’indennizzo.
Trascorsi i 30 gg senza aver ricevuta risposta, o nel caso la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il Cliente può rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per info: www.autorita-trasporti.it).
L’indennizzo  non è dovuto nei casi in cui:
a) l’importo dello stesso è inferiore a 4,00 €;
b) il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti;
c) all’utente è già stato corrisposto un indennizzo relativamente ad un reclamo avente oggetto il medesimo viaggio.

Responsabilità per morte o ferimento di viaggiatori

In caso di morte o ferimento del viaggiatore, entro 15 giorni, TFT corrisponderà una somma adeguata a soddisfare le immediate necessità economiche, pari ad almeno 21.000,00 euro in caso di morte. Detta somma non costituisce ammissione di responsabilità ed andrà restituita a TFT nel caso in cui il danno sia dovuto a colpa del passeggero o il pagamento sia stato erogato a persona non avente diritto.

 

Garanzie per persone a mobilità ridotta

Sono considerate persone con disabilità o a mobilità ridotta quelle la cui mobilità sia ridotta a causa di disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), mentale o di altra disabilità, nonché per ragioni di età o la cui condizione richieda un’attenzione adeguata nell’uso del mezzo di trasporto ferroviario. Sono previste speciali garanzie informative e specifici obblighi di assistenza da parte dei gestori delle imprese ferroviarie

In particolare, alla persona disabile o a mobilità ridotta vengono garantiti i seguenti servizi: – assistenza all’interno dell’impianto ferroviario nella salita in treno e fino al posto assegnato nella carrozza e nella discesa dal treno, e fino all’uscita dall’impianto ferroviario.

I viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta possono accedere al servizio effettuando opportuna richiesta telefonica oppure utilizzando l’apposito  form, presente alla pagina “Assistenza disabili” con un preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della richiesta verrà concordata la località più idonea per effettuare il servizio e saranno indicati gli orari che consentono all’utente di usufruire del treno idoneo.

Il numero da chiamare è il seguente : n° 800100403 (da tel. fisso) e 199.122.344* (da cellulare) nei giorni lavorativi dalle ore 7:30 alle ore 17,00, il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

(*) servizio a pagamento al costo di una telefonata ordinaria in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore telefonico

L’azienda compirà ogni ragionevole sforzo per permettere il trasporto del viaggiatore a mobilità ridotta. Eccezionalmente può essere rifiutato il trasporto nel caso in cui le dimensioni degli ausili lo rendano fisicamente inattuabile.

Indennità per attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche TFT risarcisce quanto dovuto per le attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, qualora tali attrezzature siano smarrite, danneggiate o distrutte per fatto imputabile alla stessa Società TFT.

Reclami

Il viaggiatore può presentare reclami e segnalazioni sia in italiano che in lingua inglese; per passare alla versione in inglese sarà sufficiente cambiare lingua dal menu in alto a destra.

(Travelers can submit complaints and reports in both Italian and English. To access the English version, simply select the language from the menu at the top right.)

L’azienda mette a disposizione le seguenti modalità di inoltro dei reclami:

Elementi minimi

È fatta salva la possibilità per l’utente di presentare il reclamo senza utilizzare l’apposito modulo ; l’azienda è tenuta ad esaminare i reclami che riportino almeno:

a) i riferimenti identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell’utente;
b) i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto) o la copia del titolo di viaggio;
c) la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o, ove ne sia prevista l’adozione, dalla carta dei servizi.

Termini per la risposta

TFT si impegna a comunicare all’utente:

  • una risposta scritta interlocutoria al momento del ricevimento, qualora non sia in grado di fornire quella definitiva, in cui è specificato il nominativo del dipendente responsabile del procedimento, i tempi previsti per l’espletamento dello stesso ed i mezzi di tutela disposizione dell’utente in caso di risposta sfavorevole;
  • entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, una risposta definitiva, in cui è specificato il termine entro il quale saranno rimosse le irregolarità riscontrate e/o ristorato il pregiudizio arrecato, ovvero gli eventuali motivi del superamento dei termini per la risposta definitiva e la quantificazione dei medesimi;
  • solo in casi eccezionali ed espressamente motivati l’impegno ad una risposta definitiva entro un termine non superiore a 90 giorni complessivi, con l’obbligo di informare l’utente.

Mancata risposta al reclamo

1.Per i reclami presentati al gestore del servizio, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:

a) 30% nel caso di risposta fornita tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;

b) 60% nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo.

Nel caso di abbonamento, l’indennizzo, da corrispondere all’utente qualora la risposta sia fornita oltre i termini di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, viene calcolato applicando il 10% alla quota giornaliera dell’abbonamento, ottenuta dividendo il prezzo dell’abbonamento per i giorni di validità. In circostanze giustificate, il termine di risposta può essere esteso fino a un massimo 90 giorni, con l’obbligo di informare l’utente.

2. Per i reclami presentati al gestore di stazione o al gestore di piattaforma digitale, l’utente ha diritto all’indennizzo nel caso di risposta fornita oltre i di 30 giorni dalla ricezione dello stesso. In circostanze giustificate, tale termine può essere esteso a massimo 90 giorni, con l’obbligo di informare l’utente. L’indennizzo viene calcolato applicando il 10% alla quota giornaliera dell’abbonamento, ottenuta dividendo il prezzo dell’abbonamento per i giorni di validità.

3. L’indennizzo di cui sopra non è dovuto nei casi in cui:

a) l’importo dello stesso è inferiore a 4 euro;

b) il reclamo non è trasmesso dall’utente secondo le modalità, gli elementi minimi e nei termini precedentemente indicati;

c) all’utente sia già stato corrisposto un indennizzo ai sensi delle Misure 1 e 2 relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.

L’indennizzo sarà corrisposto mediante voucher utilizzabile entro 6 mesi dalla data di emissione per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio.

Oltre all’indennizzo l’utente può attivare, in caso di mancata risposta al reclamo entro i termini previsti, le seguenti procedure:

  • procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (secondo le modalità indicate al punto successivo);

Solo dopo aver presentato reclamo a TFT-TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO, è possibile inoltrare il reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) mediante il Sistema Telematico di Acquisizione Reclami (SiTe), accessibile dal sito www.autorita-trasporti.it , oppure inviando l’apposito “Modulo di reclamo” – disponibile sullo medesimo sito dell’ART – all’indirizzo Via Nizza 230, 10126 Torino, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nei seguenti casi:

  • se la risposta ricevuta è ritenuta non soddisfacente;
  • se non è stata ricevuta alcuna risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Procedure Conciliative e Giudiziarie

Per esperire una procedura conciliativa, al fine di risolvere una controversia con l’Azienda, il cliente può rivolgersi:

  • ART E CONCILIAWEB – Nel caso il reclamo non venga soddisfatto o se il passeggero non riceva risposta nei tempi previsti, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie attraverso la conciliazione delle parti coinvolte, l’ART mette a disposizione la piattaforma CONCILIA WEB disponibile dal sito https://www.autorita-trasporti.it/conciliaweb/.
  • CAMERA ARBITRARIA DI CONCILIAZIONE – Le camere di commercio competenti offrono servizi di conciliazione e mediazione per risolvere le controversie. La procedura è gratuita se il cittadino è assistito da un’ associazione di consumatori, non è comunque necessaria l’assistenza di un legale.
  • DIFENSORE CIVICO – Il passeggero può rivolgersi al Difensore civico della propria regione che può facilitare la comunicazione tra il cittadino e l’ente erogatore del servizio per risolvere la controversia.
  • GIUDICE DI PACE – Se le altre forme di risoluzione non hanno avuto successo il cittadino può rivolgersi al Giudice di pace o al tribunale competente per valore e per territorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Per saperne di più sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario consultare:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/index_en.htm

 

Procedure di Conciliazione non Giurisdizionale delle controversie

Normativa di riferimento

  • Art. 10 della Legge n. 118/2022, che ha modificato l’art. 37, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera h), del Decreto-Legge n. 201/2011;
  • Delibera ART n. 21/2023 dell’8 febbraio 2023;
  • Disciplina di prima attuazione delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori, ai sensi dell’art. 10 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

Condizioni si procedibilità

Art 3- Tentativo obbligatorio di conciliazione:

  1. Per le sole controversie di cui all’art 2 comma1 fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la procedura del procedimento di conciliazione.
  2. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 gg dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
  3. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.

Quali sono le controversie oggetto della procedura adottata da ART

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione:

  1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera h), del Decreto, la presente Disciplina definisce le modalità, individuate all’articolo 4, per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti, aventi ad oggetto i diritti degli utenti riconosciuti dalla normativa di cui all’Annesso 1 alla presente Disciplina, o dagli atti di regolazione adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del Decreto.
  2. La Disciplina non si applica alle controversie tra operatori economici e utenti promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.

SONO ESCLUSE LE CONTROVERSIE PROMOSSE PER:

  • AZIONE INIBITORIA PER GIUSTI MOTIVI DI URGENZA
  • AZIONI DI CLASSE
  • AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA

Presupposti dell’istanza di conciliazione

  • RECLAMO O RICHIESTA DI RIMBORSO O INDENNIZZO

Per presentare istanza di conciliazione occorre aver presentato reclamo/richiesta di rimborso o indennizzo con esito insoddisfacente o siano trascorsi 30gg senza alcun riscontro.

  • TERMINE DI PRESENZAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCILIAZIONE

L’istanza di conciliazione deve essere proposta entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico.

  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza va presentata tramite piattaforma CONCILIAWEB.

  • RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Non può essere trattata una controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero, quando sia pendente o già esperito un tentativo di conciliazione dinanzi uno dei soggetti di cui all’Art.4, fatti salvi i casi in cui l’esperimento di conciliazione sia stato disposto dall’autorità giudiziaria.